E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo 2018 il decreto attuativo del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica, ovvero il Decreto interministeriale 22 dicembre 2017.
Di seguito vi proponiamo il testo completo, tratto dalla Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 dicembre 2017
Modalita’ di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica. (18A01498)
(GU n.54 del 6-3-2018)
Capo I
Norme generali
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, che recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell’edilizia;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e in particolare l’art. 22 che
istituisce presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un
fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di
teleriscaldamento;
Vista la strategia energetica nazionale approvata l’8 marzo 2013
con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e in particolare
l’art. 19, comma 6, che destina il 50% dei proventi delle aste delle
quote di CO2 anche per aiutare a rispettare l’impegno comunitario di
incrementare l’efficienza energetica del venti per cento nel 2020;
Visto il piano di azione per l’efficienza energetica (PAEE)
approvato il 17 luglio 2014 con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonche’ il nuovo Piano di azione per
nazionale l’efficienza energetica PAEE 2017 per il quale la
conferenza Unificata ha sancito l’intesa in data 21 settembre 2017;
Visto il decreto 9 gennaio 2015 dei Ministri dello sviluppo
economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
recante «individuazione delle modalita’ di funzionamento della cabina
di regia istituita per il coordinamento degli interventi per
l’efficienza energetica degli edifici pubblici»;
Vista la comunicazione della commissione sull’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto
forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008;
Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la
commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo
dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie
imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n.
182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche’ le «Linee guida» per
l’applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato
dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, gli
articoli 38 e 46 relativi agli aiuti agli investimenti,
rispettivamente, a favore di misure di efficienza energetica e per
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo
energetico. nonche’ l’allegato I al predetto regolamento, recante la
definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
Vista la decisione C(2016)-2517-final del 28 aprile 2016 con la
quale la commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di
calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a
imprese mid-cap», notificato dal Ministero dello sviluppo economico
(SA.43296 – 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante riordino
degli enti e delle societa’ di promozione e istituzione della
societa’ «Sviluppo Italia», e in particolare l’art. 2, comma 5, come
sostituito dall’art. 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n.
3, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 463, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che da’ facolta’ alle amministrazioni
centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. –
INVITALIA per la realizzazione delle attivita’ proprie della
societa’, nonche’ delle attivita’ a queste collegate, strumentali al
perseguimento di finalita’ pubbliche;
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello
sviluppo economico ai sensi dell’art. 1, comma 461, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che indica predetta Agenzia quale ente
strumentale dell’amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE e in particolare l’art. 15 che istituisce il «Fondo
nazionale per l’efficienza energetica» al fine di favorire il
finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli
obiettivi nazionali di efficienza energetica, prevedendo che la
gestione del predetto Fondo e dei relativi interventi possa essere
attribuita sulla base di una o piu’ apposite convenzioni, a societa’
in house ovvero a societa’ o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta’, nel rispetto della vigente
normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici;
Considerato che INVITALIA e’ soggetto idoneo alla gestione del
«Fondo nazionale per l’efficienza energetica» con cui stipulare la
predetta convenzione di cui al citato art. 15, comma 9, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in quanto in possesso degli
anzidetti requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta’, e
ritenendo a tal fine soddisfatte le condizioni di cui all’art. 5,
comma 1, nonche’ tenuto conto di quanto previsto all’art. 192, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Acquisito il parere della conferenza unificata nella riunione del
26 ottobre 2017;
Decreta:
Art. 1
Contenuti e finalita’
1. Il presente decreto individua le priorita’, i criteri, le
condizioni e le modalita’ di funzionamento, di gestione e di
intervento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, di
seguito «Fondo», istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, nonche’ l’articolazione per sezioni del Fondo e le
relative prime dotazioni.
2. Il Fondo e’ finalizzato a favorire, sulla base di obiettivi e
priorita’ stabiliti dal presente decreto e dai successivi
aggiornamenti, il finanziamento di interventi necessari per il
raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, valgono le
seguenti definizioni:
a) regolamento GBER: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e
integrazioni
b) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
c) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e
media, secondo i criteri di cui al regolamento GBER;
d) ESCO (Energy Service Company): persona giuridica che fornisce
servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
dell’utente e, cio’ facendo, accetta un certo margine di rischio
finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o
parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito
e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Ai
fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le
ESCO devono essere certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) banche: le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche
e integrazioni;
g) intermediari finanziari: gli intermediari finanziari di cui
all’art. 106 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
h) Cabina di regia: la cabina di regia istituita ai sensi
dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e del
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 gennaio 2015
di individuazione delle modalita’ di funzionamento della cabina di
regia;
i) data di avvio della realizzazione del progetto: la data di
inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la
data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di
quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di
studi di fattibilita’ preliminari non sono considerati come avvio dei
lavori;
j) ESL: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, e’ l’importo dell’aiuto
se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
k) evento di escussione: il mancato pagamento, anche parziale,
delle somme dovute per capitale o interessi ai sensi dell’operazione
finanziaria garantita dalla garanzia concessa ai sensi del presente
decreto;
l) intimazione di pagamento: diffida di pagamento avente ad
oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta
dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale
a scadere e dagli interessi maturati;
m) risultato operativo: la differenza tra le entrate attualizzate
e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata
dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di
esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei
servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della
manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini
del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento
se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
n) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento
agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento,
si impegnano al rimborso delle somme ricevute, ovvero i soggetti che
beneficiano delle garanzie concesse dal Fondo;
o) soggetti richiedenti: le banche e gli intermediari finanziari,
quali soggetti che possono richiedere l’accesso alle garanzie
concedibili dal Fondo a vantaggio dei soggetti beneficiari.
Art. 3
Dotazione e gestione finanziaria del Fondo
1. All’attuazione delle finalita’ di cui all’art. 1, sono
destinate, previa verifica delle effettive disponibilita’, le risorse
di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102.
2. La dotazione del Fondo e’ incrementata con i proventi delle
sanzioni di cui all’art. 16, comma 23, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102.
3. Le risorse di cui al comma 1 e 2 sono versate, secondo la
ripartizione indicata al comma 1 dell’art. 5, su due conti correnti
infruttiferi intestati all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nel seguito INVITALIA,
appositamente costituiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato,
rispettivamente dedicati alle sezioni di cui al citato articolo.
4. Il Fondo puo’ essere incrementato mediante versamento volontario
di contributi da parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri
enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ivi incluse
le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di
investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano appositi
accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in
conformita’ al presente decreto, disciplinano le modalita’ di accesso
ai benefici.
Art. 4
Gestione del Fondo
1. La gestione del Fondo e’ affidata ad INVITALIA, sulla base di
apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
stipulata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto. La gestione realizzata da INVITALIA ha natura di gestione
fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, tra l’altro, le
modalita’ di rendicontazione da parte di INVITALIA al Ministero dello
Sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla gestione del Fondo.
3. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede a valere
sui fondi di cui al precedente art. 3, secondo criteri e modalita’
stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1 nel limite massimo del
2 (due) per cento delle risorse disponibili per la concessione delle
agevolazioni di cui al presente decreto.
Art. 5
Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, il Fondo e’
articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti ai
sensi dell’art. 3, comma 3:
a) una sezione per la concessione di garanzie su singole
operazioni di finanziamento, cui e’ destinato il 30% delle risorse
che annualmente confluiscono nel Fondo;
b) una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso
agevolato cui e’ destinato il 70% delle risorse che annualmente
confluiscono nel Fondo.
2. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera a) e’
riservata una quota del 30% delle risorse di cui al medesimo comma,
agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti
per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui all’art.
7, comma 1, lettera b).
3. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera b) e’
riservata una quota del 20% delle risorse di cui al medesimo comma
agli interventi di cui al Capo III del presente decreto, a favore
delle pubbliche amministrazioni.
4. Per le finalita’ di cui all’art. 3, comma 4, nell’ambito di
ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza
separatamente le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto
contribuente e il loro utilizzo.
Capo II
Interventi a favore delle imprese
Art. 6
Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse
alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma
aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni
previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de
Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di
cui all’art. 7.
2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte
nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio
italiano devono avere una personalita’ giuridica riconosciuta nello
Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima
erogazione dell’agevolazione la disponibilita’ di almeno una sede sul
territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
c) provvedere a tenere una contabilita’ separata dell’operazione
attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in
cui la contabilita’ relativa a tale operazione sia ricompresa nel
sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti
contabili dell’operazione in maniera chiara e verificabile in
qualsiasi momento;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in
regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta’ cosi’ come individuata nel regolamento GBER;
g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca
parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano
provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
h) nel caso in cui l’impresa sia una ESCO, aver ottenuto la
certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.
Art. 7
Tipologie di intervento agevolabili
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse:
a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d’investimento per
l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e
dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata
l’attivita’ economica;
ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il
teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;
b) alle ESCO, a fronte di progetti d’investimento per
l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o
delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
ii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia
popolare;
iii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
di proprieta’ della Pubblica amministrazione.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), punto i), non
sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di conformarsi
a norme dell’Unione europea gia’ adottate alla data di presentazione
della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.
3. Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l’accordo di
programma per il miglioramento della qualita’ dell’aria nel Bacino
Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera
a), punto ii), possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa
legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte
dalle reti di distribuzione del gas.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i,
relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii e
iii, rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto
del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive
modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica
di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico.
5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i,
relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e
lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino
risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente
l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati
Bianchi.
6. Nell’ambito degli interventi agevolati ai sensi del comma 1,
lettera a), punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di
cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi,
a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad
Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del decreto
legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero
dello sviluppo economico 4 agosto 2011.
7. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a),
punto i), ai fini dell’ammissibilita’ delle spese di cui all’art. 16,
sono considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di
investimento supplementari necessari per conseguire il livello piu’
elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come
segue:
a) se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica e’
individuabile come investimento distinto all’interno del costo
complessivo dell’investimento, il costo agevolabile corrisponde a
tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per
l’efficienza energetica e’ individuato come sovra costo rispetto a un
investimento analogo con un livello inferiore di efficienza
energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza
l’agevolazione di cui al presente decreto.
8. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a),
punto ii, i costi agevolabili:
a) per l’impianto di produzione, corrispondono ai costi
supplementari sostenuti per la costruzione, l’ampliamento e
l’ammodernamento di una o piu’ unita’ di produzione di energia per
realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di
produzione tradizionale. L’investimento e’ parte integrante del
sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il
profilo energetico;
b) per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di
investimento. L’importo dell’agevolazione per la rete di
distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la differenza
tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato
operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un
meccanismo di recupero.
9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da
ESCO, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono ai
costi ammissibili del progetto come definiti al successivo art. 16,
nel rispetto del regolamento de minimis.
Art. 8
Forma delle agevolazioni
1. Per gli interventi di cui al presente Capo, sono concesse alle
imprese le seguenti agevolazioni:
a) garanzia, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), su singole
operazioni di finanziamento;
b) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non
superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25%
e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo
e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto
facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a
tre anni.
2. Per gli interventi di cui al presente Capo, le agevolazioni di
cui al comma 1 possono essere concesse singolarmente, o essere
cumulate, nei limiti della copertura dei costi ammissibili di cui
all’art. 16 e nel rispetto di quanto previsto all’art. 9. In ogni
caso l’impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario
non inferiore al 15 per cento del costo del progetto.
Art. 9
Intensita’ delle agevolazioni
1. Le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all’art.
7, comma 1, lettera a), punto i) sono concesse nei limiti e alle
condizioni previste dall’art. 38 del regolamento GBER, e le
agevolazioni per i progetti di investimento di cui all’art. 7, comma
1, lettera a), punto ii, sono concesse nei limiti e alle condizioni
previste dall’art. 46 del regolamento suddetto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per tutti i progetti di
investimento proposti da ESCO, le agevolazioni di cui all’art. 7,
comma 1, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal
regolamento de minimis.
3. Le garanzie di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) sono
concesse, a valere sulle disponibilita’ del Fondo, fino all’ottanta
per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed
interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa
comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un
minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un massimo di 2,5
milioni di euro, alle seguenti condizioni:
a) sono assistite da garanzia dello Stato quale garanzia di
ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita’ stabilite dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art.
15, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) non superano la durata del prestito sottostante e comunque non
superano i 15 anni;
c) sono a prima richiesta, esplicite, incondizionate e
irrevocabili;
d) coprono, nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine, la
perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale,
interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di
interesse dello 0,5% ovvero il tasso di interesse legale, se
superiore;
e) ove il soggetto beneficiario finale sia una PMI, l’intensita’
di aiuto e’ determinata applicando il metodo nazionale di calcolo
dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie
imprese notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14
maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n.
4505 del 6 luglio 2010, ovvero ulteriori metodi successivamente
approvati;
f) ove il soggetto beneficiario finale non sia una PMI,
l’intensita’ di aiuto e’ determinata applicando il metodo nazionale
di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma
di garanzia concessi a imprese di dimensioni maggiori delle PMI,
notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 5 ottobre
2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione SA.43296 del
28 aprile 2016, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati.
4. I finanziamenti agevolati di cui all’art. 8, comma 1, lettera
b), sono concessi da un minimo di euro 250.000,00
(duecentocinquantamila) e ad un massimo di euro 4.000.000,00 (quattro
milioni), a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili,
alle seguenti condizioni:
a) la misura delle agevolazioni e’ definita nei limiti delle
intensita’ massime di cui al presente articolo, rispetto ai costi
agevolabili, calcolate in ESL. I costi agevolabili e le agevolazioni
erogabili in piu’ rate sono attualizzati alla data della concessione.
Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e’ il
tasso di riferimento applicabile al momento della concessione,
determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione
europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
b) il finanziamento agevolato e’ restituito dall’impresa
beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali
costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni
anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a
quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento
concesso;
c) fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 2, lettera b),
il finanziamento agevolato non e’ assistito da alcuna forma di
garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
d) l’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria
del progetto di investimento apportando un contributo finanziario
pari almeno all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili;
e) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento,
decorre, senza necessita’ di intimazione e messa in mora, un
interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al
tasso di interesse legale, se superiore;
f) e’ consentita l’estinzione anticipata del finanziamento
agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto
beneficiario.
Art. 10
Cumulabilita’
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono cumulabili con
agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative
comunitarie, nazionali e regionali nel limite del regolamento de
minimis laddove applicabile, o entro le intensita’ di aiuto massime
consentite dalla vigente normativa dell’Unione europea in materia di
aiuti di Stato.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le agevolazioni di
cui al presente Capo sono cumulabili con gli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017
concernente l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei
Certificati bianchi.
Capo III
Interventi a favore della pubblica amministrazione
Art. 11
Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse
alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata
o associata, per la realizzazione di progetti di investimento di cui
all’art. 12.
Art. 12
Tipologie di intervento agevolabili
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse
a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti
alla realizzazione di interventi:
a) di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o
delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
b) di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di
proprieta’ della Pubblica Amministrazione;
c) di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia
popolare.
2. I progetti devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 17.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili
esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 gennaio 2017 concernente l’aggiornamento delle linee
guida per il meccanismo dei certificati bianchi.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) rispettano i
requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello
sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni,
recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola
dimensione», cosiddetto conto termico.
5. I costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del
progetto come definiti al successivo art. 16.
6. Gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento nei limiti di cui all’art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 13
Forma delle agevolazioni
1. Le agevolazioni per gli interventi di cui al presente Capo, sono
concesse alle Pubbliche amministrazioni sotto forma di finanziamento
agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della
durata massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e
preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto
facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a
tre anni.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non superano il 60% dei costi
agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica delle
infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica, che non
superano l’80% dei costi agevolabili.
Art. 14
Intensita’ delle agevolazioni
1. I finanziamenti agevolati di cui all’art. 8, comma 1, lettera
b), sono concessi da un minimo di euro 150.000,00
(centocinquantamila) e ad un massimo di euro 2.000.000 (due milioni),
fermo restando quanto previsto all’art. 13, alle seguenti condizioni:
a) la Pubblica amministrazione deve garantire la copertura
finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo
finanziario, anche per mezzo di altri incentivi pubblici, pari
all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili ai sensi del
presente decreto;
b) il finanziamento agevolato e’ restituito dalla Pubblica
amministrazione beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date
successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del
finanziamento concesso;
c) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento,
decorre, senza necessita’ di intimazione e messa in mora, un
interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al
tasso di interesse legale, se superiore;
d) e’ consentita l’estinzione anticipata del finanziamento
agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto
beneficiario.
Art. 15
Cumulabilita’
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono cumulabili con
altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo
pari al 100 per cento dei costi ammissibili.
Capo IV
Disposizioni comuni e finali
Art. 16
Tipologia di costi ammissibili
1. I costi ammissibili per l’esecuzione degli interventi agevolati
ai sensi del presente decreto, devono riferirsi all’acquisto e/o alla
costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle
finalita’ del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti
costi riguardano:
a) consulenze connesse al progetto di investimento con
riferimento in particolare alle spese per progettazioni
ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli
impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e
implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di
fattibilita’ nonche’ la predisposizione dell’attestato di prestazione
energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici
pubblici, nella misura massima complessiva del 10 per cento del
totale dei costi ammissibili;
b) le apparecchiature, gli impianti nonche’ macchinari e
attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo
e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi
conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti
previsti per la realizzazione dell’intervento;
c) interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente)
comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per
gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora
riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di
efficientamento energetico;
d) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i
supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica –
comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del
combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto,
nonche’ i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento
dell’impianto);
2. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun
caso considerate ammissibili:
a) le spese relative a beni acquisiti con il sistema della
locazione finanziaria e la costruzione di immobilizzazioni tramite
commesse interne di lavorazione;
b) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
c) le spese relative all’acquisto di automezzi e attrezzature di
trasporto targati;
d) le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative
a imposte, tasse, scorte e, nel caso di progetti di investimento
presentati da imprese, quelle per le quali i soggetti beneficiari
abbiano gia’ fruito, nei dieci anni antecedenti la data di
presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per
quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni
concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti
medesimi;
e) la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci
e dipendenti del soggetto beneficiario dell’agevolazione, ove
applicabile;
f) le spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00
euro, al netto di IVA, suscettibili di singola autonoma
utilizzazione.
3. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell’IVA (ad
eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente
sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo
recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui
i soggetti beneficiari sono assoggettati).
Art. 17
Presentazione delle domande
1. L’ammissione alle agevolazioni del Fondo avviene sulla base
della presentazione per via telematica, prima della data di inizio
dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli
schemi, le modalita’ e gli ulteriori parametri economico-finanziari e
requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e approvati con i
decreti del direttore generale della Direzione generale per il
mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il
nucleare del Ministero dello sviluppo economico, e del direttore
generale della Direzione generale clima ed energia del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui
all’art. 25, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a), nonche’ nel caso di richiesta di accesso contestuale alle
agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), le domande
di ammissione sono presentate dal soggetto richiedente, per conto
dell’impresa beneficiaria.
3. Gli schemi di cui al comma 1 prevedono almeno le seguenti
informazioni:
a) descrizione dettagliata dell’intervento;
b) tabella del costi dell’intervento con indicazione di quelli
ammissibili ai sensi dell’art. 16;
c) crono-programma dell’intervento;
d) attestato di prestazione energetica ante-intervento o
diagnosi energetica per le domande che prevedono interventi di
riqualificazione di edifici;
e) quantificazione del risparmio conseguibile dall’intervento e
specifica dei parametri impiegati per il calcolo.
Art. 18
Istruttoria e concessione dell’agevolazione
1. L’accesso ai benefici di cui al presente decreto avviene secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad
esaurimento delle disponibilita’ della relativa sezione del Fondo.
Per le agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) viene
accantonata, a cura del gestore del Fondo, una somma non inferiore
all’8% dell’importo massimo da garantire nei casi di garanzie su
singole operazioni di finanziamento. Tale percentuale di
accantonamento potra’ essere incrementata a cura di INVITALIA in
relazione al concreto andamento delle escussioni del Fondo, dandone
informativa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell’economia e delle finanze.
2. La fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni
e’ condotta da INVITALIA, anche tenuto conto delle verifiche in
ordine alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo
159/2011 e s.m.i. e alla regolarita’ fiscale e contributiva, ove
applicabili. INVITALIA, se ritenuto necessario e anche in funzione
delle eventuali richieste della Cabina di regia, puo’ richiedere, una
sola volta, ulteriori elementi al soggetto richiedente o al soggetto
beneficiario.
3. INVITALIA verifica, in particolare:
a) la validita’ e fattibilita’ tecnica, anche con riferimento ai
requisiti minimi tecnici previsti dall’art. 7;
b) la solidita’ economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari
valutata sulla base della possibilita’ di far fronte agli impegni
finanziari legati alla realizzazione del programma ed alla
restituzione del finanziamento agevolato;
c) l’ammissibilita’ e la pertinenza delle spese esposte nella
domanda.
4. INVITALIA, a chiusura della fase istruttoria, e comunque
entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione
istruttoria da parte del soggetto richiedente, valuta
l’ammissibilita’ della domanda alle agevolazioni del Fondo. Con
cadenza mensile INVITALIA predispone e invia alla Cabina di regia,
l’elenco delle domande valutate corredato di relazione esplicativa
sintetica sugli esiti della valutazione.
5. INVITALIA, previa approvazione della Cabina di regia da
rilasciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi e delle
relazioni di cui al comma 3, delibera, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili nelle rispettive sezioni di cui all’art. 5,
l’ammissione ai benefici delle richieste pervenute. INVITALIA
provvede quindi alla notifica delle risultanze dell’istruttoria al
soggetto beneficiario ovvero al soggetto richiedente, i quali, nel
caso di esito positivo, avviano le procedure per il perfezionamento
dell’operazione assistita da intervento del Fondo. In caso di esito
negativo INVITALIA invia una comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 19
Fruizione delle agevolazioni
1. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a):
a) a fronte di un evento di escussione, ciascun soggetto
richiedente invia al gestore del Fondo, entro 180 giorni dalla data
di intimazione di pagamento indirizzata al soggetto beneficiario e
per conoscenza al gestore del Fondo, la richiesta di attivazione
della garanzia, corredata dei dati e delle informazioni relative a:
(i) l’operazione finanziaria oggetto di escussione della garanzia del
Fondo; (ii) l’importo dell’esposizione del soggetto richiedente
sull’operazione finanziaria di cui al precedente punto (i), rilevato
alla data di intimazione di pagamento inviata al soggetto
beneficiario a seguito dell’evento di escussione. La perdita e’
liquidata dal gestore del Fondo, previa approvazione da parte della
Cabina di regia, entro novanta giorni lavorativi dalla data di
ricezione della richiesta di attivazione della garanzia, completa di
tutta la documentazione prevista nel contratto di garanzia, mediante
accredito, a valere sulle disponibilita’ del Fondo, su apposito conto
corrente indicato dal soggetto richiedente;
b) il soggetto richiedente si impegna altresi’ a richiedere al
soggetto beneficiario idonea documentazione comprovante la
realizzazione degli investimenti, anche nei casi degli interventi per
Stato Avanzamento Lavori – SAL e a trasmetterla tempestivamente ad
INVITALIA. In caso di mancata trasmissione della documentazione
comprovante l’avvenuta realizzazione degli investimenti da parte del
soggetto beneficiario, qualora il soggetto richiedente dimostri di
avere richiesto tale documentazione al soggetto beneficiario tramite
mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver
previsto l’obbligo di trasmissione della stessa nel contratto di
finanziamento o nei singoli atti di erogazione, la garanzia del Fondo
rimane efficace, ma INVITALIA puo’ avviare nei confronti del soggetto
beneficiario il procedimento di revoca della concessione
dell’agevolazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123;
c) a seguito della liquidazione della perdita al soggetto
richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto
beneficiario per le somme pagate e, proporzionalmente all’ammontare
di queste ultime, e’ surrogato in tutti i diritti spettanti al
soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali
e personali acquisite. INVITALIA procede alle azioni di recupero del
credito per conto del Fondo.
2. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1,
lettera b):
a) l’erogazione del finanziamento agevolato avviene sulla base di
un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra INVITALIA e
il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a cui lo
stesso beneficiario e’ soggetto;
b) l’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del
soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento
lavori (di seguito SAL), di importo non inferiore al 25%
dell’investimento, fatta salva l’erogazione a saldo, a fronte di
titoli di spesa quietanzati;
c) il soggetto beneficiario puo’ richiedere l’erogazione della
prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un
massimo del 20% delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo
le seguenti modalita’:
i. per i soggetti di cui all’art. 6, previa presentazione di
fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore pari
all’anticipazione concessa;
ii. per i soggetti di cui all’art. 11, previo rilascio da parte
del soggetto stesso di mandato irrevocabile/delegazione di pagamento,
per un importo pari all’anticipazione concessa;
d) l’erogazione delle agevolazioni effettivamente spettanti
relative al SAL a saldo, e’ effettuata a seguito del collaudo
dell’intervento ed e’ subordinata all’esito positivo del sopralluogo
di monitoraggio degli interventi.
Art. 20
Tempi e modalita’ di realizzazione
degli investimenti ammessi
1. I soggetti beneficiari e richiedenti comunicano ad INVITALIA
l’avvenuto inizio dei lavori, specificandone la data e allegando
copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio
attivita’.
2. I lavori di realizzazione dell’intervento sono avviati entro 12
mesi dal provvedimento di ammissione al beneficio e terminano entro e
non oltre i successivi 36 mesi, salvo richiesta di proroga motivata
ed accordata da INVITALIA. A tal fine, fa fede la dichiarazione di
fine lavori rilasciata dal direttore dei lavori.
3. L’istanza di proroga dei termini di cui al comma 2, che comunque
non puo’ essere superiore a ulteriori 180 giorni solari, debitamente
sottoscritta e motivata dal soggetto beneficiario, nonche’ corredata,
ove gia’ esistenti, dai precedenti stati di avanzamento, nel caso di
proroga del termine di fine lavori, e’ trasmessa ad INVITALIA entro e
non oltre l’originario termine di fine lavori.
4. INVITALIA, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta
di proroga di cui al comma 2, comunica al soggetto richiedente o al
soggetto beneficiario, l’esito della valutazione.
Art. 21
Varianti di progetto e variazione di titolarita’
1. L’eventuale richiesta di variante in corso d’opera da apportare
all’intervento progettato deve essere inoltrata ad INVITALIA
debitamente sottoscritta e preventivamente alla sua esecuzione,
opportunamente motivata e integrata da idonea documentazione
giustificativa.
2. In nessun caso la variante puo’ comportare l’aumento
dell’importo del finanziamento agevolato o della garanzia
riconosciuta o comportare il superamento delle soglie di entita’
d’aiuto previste dal presente decreto.
3. INVITALIA, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta
di cui al comma 1, comunica al soggetto richiedente o al soggetto
beneficiario l’esito della valutazione.
4. Qualsiasi variazione relativa al soggetto beneficiario delle
agevolazioni di cui al presente decreto, deve essere preventivamente
richiesta ad INVITALIA, che espleta le necessarie valutazioni di
propria competenza, ai fini dell’eventuale conferma o revoca
dell’agevolazione.
Art. 22
Casi di revoca e decadenza e recupero delle somme
1. Con deliberazione di INVITALIA, previa approvazione della Cabina
di regia, l’agevolazione e’ revocata nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli
disposti dal presente decreto;
b) mancato completamento delle opere nei termini di cui all’art.
20;
c) sostanziale difformita’ tra progetto presentato per
l’agevolazione e quello effettivamente realizzato;
d) agevolazioni concesse sulla base di documentazione incompleta
o irregolare per fatti imputabili alla stessa e non sanabili;
e) nei casi di agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera
b):
i. cessazione dell’attivita’ del soggetto beneficiario, ove
applicabile;
ii. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o
assoggettamento ad altra procedura concorsuale, ove applicabile;
iii. nel caso in cui i beni acquistati con l’intervento di
agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia
termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque prima della
scadenza del finanziamento agevolato. E’, comunque, consentita la
sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale
periodo;
iv. inosservanza accertata delle disposizioni fiscali,
previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro, alla data di
erogazione di ciascun SAL, ove applicabile;
v. revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e
concessioni necessarie alla realizzazione dell’intervento oggetto di
beneficio, alla data di erogazione di ciascun SAL;
vi. mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del
relativo contratto di finanziamento;
f) in tutti gli ulteriori casi previsti nel contratto di
garanzia, per le agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)
o nel contratto di finanziamento, per le agevolazioni di cui all’art.
5, comma 1, lettera b).
2. La revoca dell’agevolazione ai sensi del comma 1 comporta la
decadenza dal diritto all’agevolazione, con obbligo di (i)
restituzione dell’ESL da parte del soggetto beneficiario per le
agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), con mantenimento
dell’efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e (ii)
restituzione delle somme gia’ erogate maggiorate degli interessi
legali per le agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera b).
Tali somme incrementano la dotazione del Fondo.
3. INVITALIA provvede al recupero delle somme di cui al comma 2.
Art. 23
Verifiche, controlli e ispezioni
1. INVITALIA cura l’effettuazione delle verifiche sulle iniziative
agevolate, selezionate a campione, per il tramite sia di controlli
documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di
accertarne la regolarita’ di realizzazione, il funzionamento e la
sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti,
oggettivi e soggettivi, per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce
comunicazione alla Cabina di regia.
Art. 24
Monitoraggio, divulgazione dei risultati
e attivita’ di informazione
1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell’utilizzo
delle risorse del Fondo, nonche’ degli effetti aggregati conseguiti a
seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse
finanziati, INVITALIA elabora e trasmette ai Ministeri dello sviluppo
economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
alla Conferenza Unificata, nonche’ agli altri organismi pubblici che
abbiano eventualmente contribuito ad alimentare il Fondo, un report
semestrale di monitoraggio tecnico, economico e finanziario dei
benefici previsti dal presente decreto.
2. Ai fini del monitoraggio di cui all’art. 17 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, INVITALIA provvede alla
trasmissione ad ENEA delle informazioni relative ai risparmi
energetici conseguiti.
3. INVITALIA pubblica e aggiorna con continuita’ sul proprio sito
istituzionale i dati sui benefici concessi in applicazione del
presente decreto.
Art. 25
Aggiornamento e disposizioni attuative
1. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, anche
su proposta della Cabina di Regia, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, possono aggiornare con successivi decreti:
a) il riparto delle risorse di cui all’art. 5;
b) la forma e l’intensita’ delle agevolazioni di cui agli
articoli 8, 9, 14 e 15, anche in relazione alle fattispecie di cui
all’art. 15, comma 2 del decreto legislativo 102/2014 non regolate
con il presente decreto.
2. Con decreti del direttore generale della Direzione generale per
il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il
nucleare del Ministero dello sviluppo economico, e del direttore
generale della Direzione generale clima ed energia del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate ulteriori
disposizioni, criteri e modalita’ operative per l’accesso, la
concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al presente
decreto.
Art. 26
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le informazioni sintetiche, di cui all’allegato II del
regolamento GBER, insieme al link al testo integrale della misura di
aiuto, sono trasmesse alla Commissione europea, entro venti giorni
lavorativi dall’entrata in vigore del presente decreto. Gli obblighi
di pubblicita’ sono assolti con l’inserimento dei dati nel Registro
nazionale per gli aiuti di stato, di cui all’art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, sulla base delle disposizioni regolamentari
previste per lo stesso Registro.
Roma, 22 dicembre 2017
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 106