È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile il testo di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
Approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, dovrà essere sottoposto a referendum confermativo in autunno.
Una nota sull’articolo 31, che modifica l’articolo 117 della Costituzione in materia di potestà legislativa di Stato e Regioni, riportando nell’esclusiva potestà dello Stato la legislazione su produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Segue il testo approvato.
CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a
maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di
ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II
della Costituzione». (16A03075)
(GU n.88 del 15-4-2016)
CAPO I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e’ stato approvato dal Senato
della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si
proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 3 della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1.
(Funzioni delle Camere)
1. L’articolo 55 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalita’ di elezione delle Camere
promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati e’ titolare del rapporto di fiducia con il
Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione
legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali
ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti
costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione
legislativa nei casi e secondo le modalita’ stabiliti dalla
Costituzione, nonche’ all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo
Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione
europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e
all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione
europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attivita’ delle pubbliche
amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione
europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare
l’attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ».
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 57. – Il Senato della Repubblica e’ composto da
novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali
e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della
Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento
e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i
propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci
dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a due;
ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu’ alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi
delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti,in
conformita’ alle scelte espresse dagli elettori per i candidati
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le
modalita’ stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le
modalita’ di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del
Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche’ quelle
per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti
espressi e della composizione di ciascun Consiglio ».
Art. 3.
(Modifica all’articolo 59 della Costituzione)
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e’
sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica puo’ nominare senatori cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in
carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati ».
Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 60. – La Camera dei deputati e’ eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non puo’ essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra ».
Art. 5.
(Modifica all’articolo 63 della Costituzione)
1. All’articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma e’
inserito il seguente:
« Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina
alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere
limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o
locali ».
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 64 della Costituzione)
1. All’articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
« I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze
parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo
statuto delle opposizioni »;
b) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
« I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono »;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
« I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle
sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni ».
Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)
1. All’articolo 66 della Costituzione e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
« Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla
carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da
senatore ».
Art. 8.
(Vincolo di mandato)
1. L’articolo 67 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato ».
Art. 9.
(Indennita’ parlamentare)
1. All’articolo 69 della Costituzione, le parole: « del Parlamento
» sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati ».
Art. 10.
(Procedimento legislativo)
1. L’articolo 70 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 70. – La funzione legislativa e’ esercitata collettivamente
dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione
delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle
minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di
consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano
l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le
funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta’ metropolitane e le
disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la
legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che
determina i casi di ineleggibilita’ e di incompatibilita’ con
l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le
leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114,
terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto
comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le
stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate,
modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a
norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e’
immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci
giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, puo’ disporre
di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della
Repubblica puo’ deliberare proposte di modificazione del testo, sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora
il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia
inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la
Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge
puo’ essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno
attuazione all’articolo 117, quarto comma, e’ disposto nel termine di
dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di
legge, la Camera dei deputati puo’ non conformarsi alle modificazioni
proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza
assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati
dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della
Repubblica, che puo’ deliberare proposte di modificazione entro
quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali
questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti.
Il Senato della Repubblica puo’, secondo quanto previsto dal
proprio regolamento, svolgere attivita’ conoscitive, nonche’
formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei
deputati ».
Art. 11.
(Iniziativa legislativa)
1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
« Il Senato della Repubblica puo’, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei
deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso,
la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il
termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della
Repubblica »;
b) al secondo comma, la parola: « cinquantamila » e’ sostituita
dalla seguente: « centocinquantamila » ed e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « La discussione e la deliberazione conclusiva
sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei
tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti
parlamentari »;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla
determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale
stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e
d’indirizzo, nonche’ di altre forme di consultazione, anche delle
formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono
disposte le modalita’ di attuazione ».
Art. 12.
(Modifica dell’articolo 72 della Costituzione)
1. L’articolo 72 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo
comma, presentato ad una Camera, e’, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,
che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge e’ presentato alla Camera dei deputati
e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione
e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali e’ dichiarata l’urgenza.
Possono altresi’ stabilire in quali casi e forme l’esame e
l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni,
anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge e’ rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo
dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono
che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicita’ dei lavori
delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera e’ sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa,
per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalita’
di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai
sensi dell’articolo 70.
Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni
caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla
ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli
79 e 81, sesto comma, il Governo puo’ chiedere alla Camera dei
deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un
disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del
programma di governo siaiscritto con priorita’ all’ordine del giorno
e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei
deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In
tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono
ridotti della meta’. Il termine puo’ essere differito di non oltre
quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della
Commissione nonche’ alla complessita’ del disegno di legge. Il
regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalita’ e i
limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneita’ del
disegno di legge ».
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)
1. All’articolo 73 della Costituzione, il primo comma e’ sostituito
dai seguenti:
« Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall’approvazione.
Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte,
prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di
legittimita’ costituzionale da parte della Corte costituzionale, su
ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della
Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato
della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge,
prima dei quali la legge non puo’ essere promulgata. La Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino
ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge.
In caso di dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, la legge
non puo’ essere promulgata ».
2. All’articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma e’
aggiunto il seguente:
« La Corte costituzionale giudica altresi’ della legittimita’
costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi
dell’articolo 73, secondo comma ».
Art. 14.
(Modifica dell’articolo 74 della Costituzione)
1. L’articolo 74 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, puo’ con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto
adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in
legge e’ differito di trenta giorni.
Se la legge e’ nuovamente approvata, questa deve essere promulgata
».
Art. 15.
(Modifica dell’articolo 75 della Costituzione)
1. L’articolo 75 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 75. – E’ indetto referendum popolare per deliberare
l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non e’ ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum e’ approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da
ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime
elezioni della Camera dei deputati, e se e’ raggiuntala maggioranza
dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalita’ di attuazione del referendum ».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d’urgenza)
1. All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite
dalle seguenti: « disposta con legge »;
b) al secondo comma, le parole: « alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono » sono
sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati, anche quando
la funzione legislativa e’ esercitata collettivamente dalle due
Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, e’ appositamente
convocata e si riunisce »;
c) al terzo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a
norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni
dalla loro pubblicazione »;
2) al secondo periodo, le parole: « Le Camere possono » sono
sostituite dalle seguenti: « La legge puo’ » e le parole: « con legge
» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« Il Governo non puo’, mediante provvedimenti provvisori con forza
di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto
comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina
dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento
delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti
aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei
disegni di legge di conversione dei decreti e’ disposto dal Senato
della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla
Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere
deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno
di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni
dalla presentazione.
Nel corso dell’esame dei disegni di legge di conversione dei
decreti non possono essere approvate disposizioni estranee
all’oggetto o alle finalita’ del decreto ».
Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra)
1. L’articolo 78 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta
lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari ».
Art. 18.
(Leggi di amnistia e indulto)
1. All’articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «
di ciascuna Camera, » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera
dei deputati, ».
Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)
1. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: « Le Camere
autorizzano » sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei
deputati autorizza » ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi
all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da
entrambe le Camere ».
Art. 20.
(Inchieste parlamentari)
1. L’articolo 82 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 82. – La Camera dei deputati puo’ disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica puo’
disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le
autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una
Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione e’ formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione
d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell’autorita’ giudiziaria ».
CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21.
(Modifiche all’articolo 83 della Costituzione in materia di delegati
regionali e di quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma e’ abrogato;
b) al terzo comma, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «
Dal quarto scrutinio e’ sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dell’assemblea. Dal settimo scrutinio e’ sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei votanti ».
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: « e i delegati regionali, » sono
soppresse e dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: « Quando
il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della
Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente
del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune »;
b) al terzo comma, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «
Se la Camera dei deputati e’ sciolta, o manca meno di tre mesi alla
sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione della Camera nuova ».
Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite dalle
seguenti: « della Camera dei deputati »;
b) al secondo comma, le parole: « il Presidente della Camera dei
deputati indice » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del
Senato indice », le parole: « le Camere sono sciolte » sono
sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati e’ sciolta » e la
parola: « loro » e’ sostituita dalla seguente: « sua ».
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. All’articolo 88 della Costituzione, il primo comma e’ sostituito
dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica puo’, sentito il suo Presidente,
sciogliere la Camera dei deputati ».
CAPO III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25.
(Fiducia al Governo)
1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono sostituite
dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;
b) al secondo comma, le parole: « Ciascuna Camera accorda o revoca
la fiducia » sono sostituite dalle seguenti: « La fiducia e’
accordata o revocata »;
c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle
seguenti: « innanzi alla Camera dei deputati »;
d) al quarto comma, le parole: « di una o d’entrambe le Camere »
sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;
e) al quinto comma, dopo la parola: « Camera » sono inserite le
seguenti: « dei deputati ».
Art. 26.
(Modifica all’articolo 96 della Costituzione)
1. All’articolo 96 della Costituzione, le parole: « del Senato
della Repubblica o » sono soppresse.
Art. 27.
(Modifica all’articolo 97 della Costituzione)
1. Il secondo comma dell’articolo 97 della Costituzione e’
sostituito dal seguente:
« I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialita’ e la
trasparenza dell’amministrazione ».
Art. 28.
(Soppressione del CNEL)
1. L’articolo 99 della Costituzione e’ abrogato.
CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29.
(Abolizione delle Province)
1. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « dalle Province, » sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: « le Province, » sono soppresse.
Art. 30.
(Modifica all’articolo 116 della Costituzione)
1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma e’
sostituito dal seguente:
« Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace,
m.), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le
politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del
lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente
al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del
territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119, purche’ la
Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. La legge e’ approvata da entrambe le Camere, sulla
base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata ».
Art. 31.
(Modifica dell’articolo 117 della Costituzione)
1. L’articolo 117 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e
assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e
sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformita’ sul
territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la
tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza
alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento
scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica
della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e
integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del
lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione
professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni e Citta’ metropolitane; disposizioni
di principio sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; commercio con l’estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle
relative infrastrutture e piattaforme informatiche
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e
comuni sulle attivita’ culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;
sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in materia di
rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del
territorio regionale e mobilita’ al suo interno, di dotazione
infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi
sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e
organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della
formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del
diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina,
per quanto di interesse regionale, delle attivita’ culturali, della
promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di
valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di
regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito
regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali
della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali
e locali di finanza pubblica, nonche’ in ogni materia non
espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo’ intervenire in
materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda
la tutela dell’unita’ giuridica o economica della Repubblica, ovvero
la tutela dell’interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo
le rispettive competenze legislative. E’ fatta salva la facolta’
dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potesta’
nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le
Citta’ metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita’ degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita’ di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo’ concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».
Art. 32.
(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)
1. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, la parola: « Province, » e’ soppressa;
b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
« Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare
la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa,
secondo criteri di efficienza e di responsabilita’ degli
amministratori »;
c) al secondo comma, le parole: « , le Province » sono soppresse;
d) al terzo comma, le parole: « nella materia della tutela dei beni
culturali » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di tutela
dei beni culturali e paesaggistici »;
e) al quarto comma, la parola: «, Province » e’ soppressa.
Art. 33.
(Modifica dell’articolo 119 della Costituzione)
1. L’articolo 119 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 119. – I Comuni, le Citta’ metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Citta’ metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e
dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e
secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacita’ fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei
Comuni, delle Citta’ metropolitane e delle Regioni. Con legge dello
Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di
fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio
delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta’
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Citta’ metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Citta’ metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per
finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti
di’ ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti
».
Art. 34.
(Modifica all’articolo 120 della Costituzione)
1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le
parole: « Il Governo » sono inserite le seguenti: « , acquisito,
salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della
Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla
richiesta, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e
stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo
regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando e’
stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente ».
Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed
equilibrio tra i sessi nella rappresentanza)
1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i relativi emolumenti nel
limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni
capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi’ i
principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini
nella rappresentanza ».
Art. 36.
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni
regionali)
1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo
periodo e’ sostituito dal seguente: « Il decreto e’ adottato previo
parere del Senato della Repubblica ».
CAPO V
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)
1. All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
« La Corte costituzionale e’ composta da quindici giudici, dei
quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »;
b) al settimo comma, la parola: « senatore » e’ sostituita dalla
seguente: « deputato ».
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)
1. All’articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «
delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei
deputati ».
2. L’articolo 58 della Costituzione e’ abrogato.
3. L’articolo 61 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
« Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo
entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.
Finche’ non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati
i poteri della precedente ».
4. All’articolo 62 della Costituzione, il terzo comma e’ abrogato.
5. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano » sono sostituite dalle seguenti: « Se la Camera dei
deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara ».
6. All’articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite
dalle seguenti: « della Camera dei deputati » e la parola: «
rispettivi » e’ sostituita dalla seguente: « suoi »;
b) al quarto comma, le parole: « Le Camere ogni anno approvano »
sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei deputati ogni anno
approva »;
c) al sesto comma, le parole: « di ciascuna Camera, » sono
sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati, ».
7. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: « delle nuove Camere » sono
sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati »;
b) all’ottavo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite
dalle seguenti: « della Camera dei deputati. Ratifica i trattati
relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa
l’autorizzazione di entrambe le Camere »;
c) al nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle
seguenti: « dalla Camera dei deputati ».
8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione e’
sostituita dalla seguente: « Le Regioni, le Citta’ metropolitane e i
Comuni ».
9. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le-
parole: «, delle Province » sono inserite le seguenti: « autonome di
Trento e di Bolzano ».
10. All’articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei
deputati ».
11. All’articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« ad una delle Camere del Parlamento » sono sostituite dalle
seguenti: « alla Camera dei deputati ».
12. All’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole:
« della Provincia o delle Province interessate e » sono soppresse e
le parole: « Province e Comuni, » sono sostituite dalle seguenti: « i
Comuni, ».
13. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma e’
abrogato.
14. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
« 2. Il Comitato di cui al comma 1 e’ presieduto dal Presidente
della Giunta della Camera dei deputati ».
15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
« Art. 5. – 1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 96 della
Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il
procedimento riguardi altresi’ soggetti che non sono membri della
medesima Camera dei deputati »;
b) le parole: « Camera competente ai sensi dell’articolo 5 » e «
Camera competente », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « Camera dei deputati ».
16. All’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
2, al primo periodo, le parole: « da questo in seduta comune delle
due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « da ciascuna Camera » e
le parole: « componenti l’Assemblea » sono sostituite dalle seguenti:
« propri componenti »; al secondo periodo, le parole: « l’Assemblea »
sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna Camera ».
Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in
vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge
costituzionale, per l’elezione del Senato della Repubblica, nei
Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni
consigliere puo’ votare per una sola lista di candidati, formata da
consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine
dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide
il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si
ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il
numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I
seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai
quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella
lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle
liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parita’ di resti, il
seggio e’ assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in
mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, puo’ essere
esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di
un consigliere, nell’ambito dei seggi spettanti. In caso di
cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco,
e’ proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo
tra i non eletti della stessa lista.
2. Quando, in base all’ultimo censimento generale della
popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi
dell’articolo 57 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2
della presente legge costituzionale, e’ diverso da quello risultante
in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i
senatori nel numero corrispondente all’ultimo censimento, anche in
deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si
procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui
all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato
dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima
costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle
disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data
della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle
elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni
della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano
anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati
in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta
regionale o provinciale.
6. La legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge
costituzionale, e’ approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento
delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni
effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in
vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi
ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica,
conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all’adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a
quanto previsto dall’articolo 72, settimo comma, della Costituzione,
come modificato dall’articolo 12 della presente legge costituzionale,
in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo
articolo non puo’ essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della
Costituzione, come modificato dall’articolo 37 della presente legge
costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte
costituzionale nominati dal Parlamento in sedutacomune, le nuove
nomine sono attribuite alternativamente, nell’ordine, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su
ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui
all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei
componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del
Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima
legislatura che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al
giudizio di legittimita’ della Corte costituzionale. La Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche
ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive
disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell’articolo 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
leggi adottate ai sensi dell’articolo 117, secondo e terzo comma,
della Costituzione, come modificato dall’articolo 31 della presente
legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge
costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei
rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e
Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti
statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo
comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui
all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente
fino alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai
medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di
quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; a seguito della
suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e
Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo
116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallee d’Aoste esercita le
funzioni provinciali gia’ attribuite alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale.
Art. 40.
(Disposizioni finali)
1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e’
soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario
straordinario cui e’ affidata la gestione provvisoria del CNEL, per
le attivita’ relative al patrimonio, compreso quello immobiliare,
nonche’ per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso
la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla
soppressione. All’atto dell’insediamento del commissario
straordinario decadono dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi
componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di
rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti
monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei
gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge
costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua
entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e
razionalizzazione, all’integrazione funzionale delle amministrazioni
parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse
umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine
e’ istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato
dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto
unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate
le disposizioni gia’ vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite
le procedure per le modificazioni successive da approvare in
conformita’ ai principi di autonomia, imparzialita’ e accesso
esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono
altresi’ di comune accordo le norme che regolano i contratti di
lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del
Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i
rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree
montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli
enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori
disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il
mutamento delle circoscrizioni delle Citta’ metropolitane e’
stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni,
sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, primo comma,
della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59,
secondo comma, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge
costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero
complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei
senatori a vita gia’ nominati alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori
di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni gia’
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz
Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi
linguistici in base all’ultimo censimento. In sede di prima
applicazione ogni consigliere puo’ votare per due liste di candidati,
formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi
territori.
Art. 41.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva
allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli
articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che
sono di immediata applicazione.
LA PRESIDENTE