Nuovo conto termico, l’analisi di Aiel

Nuovo conto termico, l'analisi di Aiel
Nuovo conto termico, l'analisi di Aiel

L’atteso decreto di semplificazione e aggiornamento del Conto Termico, il sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ha ricevuto l’intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni e può finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Uno specifico provvedimento di legge (l’art. 22 del D.L. 12 settembre 2014 n. 212 denominato Sblocca Italia) aveva infatti previsto l’emanazione di procedure semplificate e snelle «al fine di agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica […]».

Ora manca solo l’ultimo passaggio formale, ovvero la firma dei tre Ministeri coinvolti nella concertazione e la successiva pubblicazione del decreto, percorso che dovrebbe completarsi in poche settimane.
Il nuovo testo contiene misure di semplificazione per superare le oggettive difficoltà di accesso, una riduzione dei tempi di erogazione degli incentivi e un ampliamento degli interventi ammessi.
Aiel, Associazione Italiana Energie Agroforestali , ha espresso una valutazione complessivamente positiva sull’impostazione generale del provvedimento e in particolare sugli aspetti specifici che riguardano il settore dei generatori a biomasse. Gli elementi di semplificazione, sottolinea, costituiscono sicuramente un passo avanti per un accesso diffuso alle misure previste e le novità introdotte ne migliorano l’applicazione.
Ora, specifica Aiel, affinché il Conto Termico possa finalmente esprimere tutte le sue concrete potenzialità, è necessario che il GSE emani quanto prima le nuove Regole Applicative, senza le quali il provvedimento non può essere attivato. Che si avvii quanto prima una campagna di informazione nazionale che si avvalga dei più importanti mezzi di comunicazione affinché il Conto Termico da semisconosciuto diventi uno strumento noto e alla portata delle famiglie, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. È quindi fondamentale che in tempi rapidi sia data attuazione al Programma Triennale di Informazione e Formazione (Art. 13, comma 1, d.lgs. 102/2014) che l’ENEA è incaricato di realizzare e nel quale è prevista una specifica sezione per la promozione degli incentivi concessi dal Conto Termico con particolare riferimento alle opportunità per la Pubblica Amministrazione, per i cittadini e per le imprese.
Le principali novità. Aiel segnala poi gli elementi di novità, che riguardano sia alcuni aspetti di carattere generale del provvedimento, sia elementi specifici per settore dei generatori di calore a biomasse.
Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non sia superiore a € 5.000 il GSE corrisponderà l’incentivo in un’unica rata; saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute; verrà istituito il catalogo degli apparecchi domestici con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW. Acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati tecnici e prestazionali del generatore; la potenza termica nominale massima ammissibile dei generatori di calore alimentati a biomassa passa da 1 MWt a 2 MWt; è stato eliminato l’obbligo di iscrizione ai registri per caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW, quindi è possibile l’accesso diretto agli incentivi; isoggetti pubblici e privati che sono ammessi ai benefici del Conto Termico possono avvalersi di una ESCO (Energy Service Company) mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica; nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW è richiesta l’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore; la deroga al principio della sostituzione, ovvero la nuova installazione, già prevista per le imprese agricole, viene estesa anche alle imprese operanti nel settore forestale; nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo e accessibili ai controlli; in caso di sostituzione di più generatori di calore presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt, la richiesta di concessione dell’incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i
generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso la centrale termica devono avere i requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5; la possibilità di sostituire i generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa – che era solo ed esclusivamente alle aziende agricole (IAP) – viene ora estesa anche alle imprese operanti nel settore forestale; entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto di attuazione dell’articolo 290, comma 4 del d.lgs. 152/2006 (certificazione ambientale dei generatori a biomasse), l’accesso agli incentivi è altresì subordinato all’avvenuta certificazione del generatore; per il dimensionamento dell’accumulo termico, nel caso di caldaie automatiche a pellet (<500 kW), non è previsto un volume minimo in funzione della potenza nominale, ma si rimanda alle indicazioni del costruttore e/o del progettista; il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla nuova norma UNI EN ISO 17225-2. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa; i termocamini a legna che nella precedente versione potevano sostituire esclusivamente i camini aperti potranno sostituire ora anche i camini e termocamini a focolare chiuso e le stufe a legna; i valori limite delle emissioni per l’accesso al Conto Termico sono stati modificati secondo gli orientamenti del decreto di attuazione dell’art. 290 comma 4 d.lgs. 152/2006, di prossima emanazione. Pertanto sono stati abbassati sia per l’ingresso al meccanismo incentivante sia in riferimento ai valori del Coefficiente moltiplicativo (Ce). Tuttavia, i valori limite fanno ora riferimento a due parametri: il particolato primario (PP) e il monossido di carbonio (CO).

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