Mobilità sostenibile, ci sono le regole per le conversioni elettriche di auto e furgoni

Mobilità sostenibile, ci sono le regole per le conversioni elettriche di auto e furgoni
Mobilità sostenibile, ci sono le regole per le conversioni elettriche di auto e furgoni

Trasformare il proprio mezzo per far sì che si muova con l’elettricità? E’ possibile. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 219 “Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1”, che entrerà in vigore il 26 gennaio prossimo.

Il decreto disciplina le procedure per l’installazione e l’omologazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G (cioè veicoli per trasporto passeggeri e furgoni), immatricolati originariamente con motore termico.

Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e’ responsabile dell’omologazione e della conformita’ di produzione di tutti i componenti del sistema stesso, nonche’ delle modifiche necessarie per installare il sistema su un veicolo appartenente al campo di impiego del sistema medesimo.
La trasformazione è affidata ad imprese esercenti l’attivita’ di autoriparazione.

I benefici per i cittadini saranno molteplici, sottolinea il Ministero dei Trasporti. “Innanzitutto, la possibilità di convertire il proprio veicolo in veicolo elettrico, perciò con meno vincoli alla circolazione e all’accesso alle zone a traffico limitato senza necessariamente acquistare un veicolo nuovo.
Per le imprese, considerando l’intera filiera indotta dal regolamento, i benefici sono diversi e riguardano:

  • imprese produttrici dei componenti il sistema ( batterie , motori elettrici, sistemi elettronici);
  • imprese che si qualificheranno costruttori di sistemi e sull’intera catena di officine titolate ad eseguire materialmente la riqualificazione elettrica del singolo veicolo consistente nella rimozione del motore termico e la successiva installazione del motore elettrico.
  • imprese di autotrasporto, che potranno riqualificare il proprio parco veicolare soprattutto con riferimento ai veicoli utilizzati per la distribuzioni delle merci nelle città;
  • aziende di trasporto pubblico, che potranno rinnovare il proprio parco veicolare attraverso operazioni di revamping con conseguenti risparmi rispetto all’acquisto di nuovi veicoli.

Per tutti, un minore inquinamento ambientale.
Si tratta di norme nazionali in quanto allo stato la materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello comunitario.”

Il testo (senza note):

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 dicembre 2015, n. 219 Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1. (15G00232) (GU Serie Generale n.7 del 11-1-2016) 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare
l’articolo 17-terdecies che, cosi’ come successivamente modificato
dal comma 87 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
stabilisce che per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali
L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli
il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica
l’articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e in particolare il comma 3-bis dell’articolo 75, che
prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisca con propri decreti norme specifiche per l’approvazione
nazionale di sistemi, componenti ed entita’ tecniche, nonche’ le
idonee procedure per la loro installazione, quali elementi di
sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 2
dell’articolo 236 che individua, tra l’altro, gli elementi del
veicolo la cui modifica e’ subordinata al rilascio di apposito nulla
osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2008, supplemento ordinario, con cui e’ stata recepita la
direttiva quadro n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche’ dei sistemi, componenti
ed entita’ tecniche destinati a tali veicoli, e successive
modificazioni;
Visto il regolamento UN10 della United Nations Economic Commission
for Europe – Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite,
recante “Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli
relativamente alla loro compatibilita’ elettromagnetica” e successivi
emendamenti;
Visto il regolamento UN85, recante “Disposizioni uniformi relative
all’omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi
motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a
motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione
della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi
motopropulsori elettrici” e successivi emendamenti;
Visto il regolamento UN100, recante “Disposizioni uniformi relative
all’omologazione di veicoli riguardo ai requisiti specifici del
motopropulsore elettrico” e successivi emendamenti;
Visto il regolamento UN101, recante “Disposizioni uniformi relative
all’omologazione delle autovetture con solo motore a combustione
interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la
misurazione dell’emissione di biossido di carbonio e del consumo di
carburante ovvero la misurazione del consumo di energia elettrica e
dell’autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con
solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del
consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica” e successivi
emendamenti;
Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107;
Vista la nota del 13 febbraio 2015 con cui la Direzione generale
per la motorizzazione ha espletato la procedura d’informazione in
materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427, nonche’ la successiva nota del 22 maggio 2015 con cui
la direzione generale ha comunicato l’accoglimento delle osservazioni
della Commissione europea;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 settembre
2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure per l’approvazione
nazionale, ai fini dell’omologazione, e le procedure di installazione
di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie
internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati
originariamente con motore termico.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per :
a) “sistema di riqualificazione elettrica”: un sistema che
consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un
veicolo con esclusiva trazione elettrica e che sia costituito almeno
da:
1. un motopropulsore (macchina elettrica e relativo
convertitore di potenza), montato a monte degli organi di
trasmissione;
2. un pacco batterie (comprensivo di sistema di gestione
elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e
protezione) inteso a fornire in modo esclusivo l’energia e la potenza
di trazione;
3. un’interfaccia con la rete per la ricarica del pacco
batterie;
4. eventuali altri sottosistemi necessari al corretto
funzionamento del veicolo trasformato;
b) “pacco batterie”: un gruppo di accumulatori elettrochimici
collegati tra loro o racchiusi, come un’unita’ singola e a se stante,
in un involucro esterno, non destinato ad essere lacerato o aperto
dall’utilizzatore;
c) “tipo di veicolo”: l’insieme dei veicoli quali definiti
dall’articolo 3, comma 17, della direttiva 2007/46/CE e successive
modificazioni;
d) “famiglia di veicoli”: sottoinsieme di versioni di varianti,
quali definite dall’allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE
e successive modificazioni, appartenenti allo stesso tipo di veicolo,
che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di
prestazioni funzionalmente connesse al sistema di riqualificazione
elettrica;
e) “campo d’impiego”: le famiglie di veicoli sulle quali il
“sistema di riqualificazione elettrica” puo’ essere installato,
secondo i criteri tecnici indicati nell’allegato C al presente
decreto.

Art. 3

Omologazione

1. La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione
elettrica e’ presentata presso un Servizio tecnico, quale definito
dall’articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, in conformita’ alle
disposizioni, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive
modificazioni. La domanda e’ corredata da una scheda informativa
conforme al modello, di cui all’allegato A al presente decreto.
2. Ogni sistema di riqualificazione elettrica e’ omologato dalla
Direzione generale per la motorizzazione – Divisione 3, con le
eventuali estensioni di omologazione di cui all’articolo 7, comma 5,
lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, in
relazione ad una o piu’ famiglie di veicoli, a seguito dell’esito
favorevole della verifica di idoneita’ dello stesso, esperita in base
ai criteri e con le procedure riportate nell’allegato C al presente
decreto.
3. All’esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema
di riqualificazione elettrica e’ assegnato un numero di omologazione,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a),
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio
2001, n. 277, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il
certificato di omologazione del sistema di riqualificazione
elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformita’ al modello
di cui all’allegato B al presente decreto.

Art. 4

Caratteristiche generali del sistema di riqualificazione elettrica
richieste per l’omologazione

1. Ciascun sistema di riqualificazione elettrica e’ progettato,
costruito e montato in modo tale che, in condizioni normali di
impiego e nonostante le sollecitazioni cui puo’ essere sottoposto,
non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in
termini di prestazioni e sicurezza, nonche’ in modo da resistere agli
agenti di corrosione e di invecchiamento cui e’ esposto.
2. E’ richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del
veicolo nei casi in cui il sistema di riqualificazione elettrica
richieda sostituzioni o modifiche di parti del veicolo al di fuori
del sistema di propulsione stesso, ovvero di software per la gestione
dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della
stabilita’ del veicolo, con altri di caratteristiche diverse da
quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo.
3. Nei casi previsti al comma 2, in alternativa al nulla osta del
costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, di cui all’articolo 3,
comma 1, procedera’ alle verifiche e prove necessarie per accertare,
sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche effettuate assicurino
un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del
veicolo originario.

Art. 5

Prescrizioni per il costruttore del sistema
di riqualificazione elettrica

1. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e’
responsabile dell’omologazione e della conformita’ di produzione di
tutti i componenti del sistema stesso, nonche’ delle modifiche
necessarie per installare il sistema su un veicolo appartenente al
campo di impiego del sistema medesimo.
2. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e’
responsabile, in qualita’ di “produttore” a norma del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di recupero e
trattamento del pacco batterie esauste.
3. Ogni sistema di riqualificazione elettrica conforme al tipo
omologato ai sensi dell’articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed
indelebile, il marchio dell’omologazione, omettendo i caratteri
relativi all’eventuale estensione della omologazione di base.
4. Per ogni sistema di riqualificazione elettrica, prodotto in
conformita’ al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia
apposito certificato di conformita’, redatto secondo il modello di
cui all’allegato D al presente decreto.
5. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica
predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le
prescrizioni per l’installazione, di cui all’articolo 6, comprendenti
le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
6. Ogni singolo sistema prodotto e’ corredato con le informazioni
di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso,
destinate all’installatore e all’utilizzatore. Il sistema e’ altresi’
corredato da istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in
caso di interventi di emergenza.

Art. 6

Prescrizioni per l’installazione del sistema di riqualificazione
elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione

1. Ogni sistema deve essere installato da impresa esercente
l’attivita’ di autoriparazione, di seguito indicata come
“installatore”, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
2. L’installatore del sistema provvede ad apporre sul veicolo i
necessari simboli di allerta o pericolo secondo le prescrizioni
vigenti, di cui al Regolamento UN100.
3. L’installatore del sistema di riqualificazione elettrica sul
veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui
all’allegato E al presente decreto, con la quale certifica
l’osservanza delle prescrizioni per l’installazione disposte dal
costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4,
comma 2, dal costruttore del veicolo.
4. L’installazione di un sistema di riqualificazione elettrica su
un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l’aggiornamento
della carta di circolazione, a norma dell’articolo 78 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei
casi e con le modalita’ stabilite con provvedimento della Direzione
generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Non e’ consentito il ripristino del motore endotermico su un
veicolo che sia stato oggetto di riqualificazione elettrica in
conformita’ al presente decreto.

Art. 7

Conformita’ della produzione

1. Gli impianti di produzione dei sistemi di riqualificazione
elettrica sono soggetti al sistema di controllo di conformita’ del
processo produttivo e della conformita’ del prodotto al tipo
omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21
aprile 2009.

Art. 8

Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell’Unione
europea e dello Spazio economico europeo

1. I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione elettrica,
omologati da Stati appartenenti all’Unione europea ed allo Spazio
economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di
sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 e’ effettuata da un Servizio
tecnico, di cui all’art. 3, comma 1, sulla base di idonea
documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto
all’omologazione. Quest’ultima e’ riconosciuta in ambito nazionale
solo se, dall’esame documentale, si evince che le condizioni di
sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o
superiori a quelle richieste dal presente decreto.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Gli allegati A, B, C, D, e E sono parte integrante del presente
regolamento e sono aggiornati con provvedimento della Direzione
Generale per la Motorizzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1° dicembre 2015

Il Ministro: Delrio

ALLEGATO A

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