Il GSE informa che, per tutti i produttori e le imprese di vendita interessati dagli obblighi di disclosure, a partire dal 15 febbraio e fino al 31 marzo 2016, è possibile comunicare i dati relativi al 2015 e provvedere alla eventuale rettifica dei dati 2014, comunicati lo scorso anno.
Il Gse specifica che le imprese di vendita sono tenute a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie al fine della determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento, come previsto nella “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’imprese di vendita”; i dati sui contratti di vendita di energia rinnovabile (Offerte Verdi) così come definito nella “Procedura tecnica articolo 6, comma 1, lettera a) deliberazione ARG/elt 104/11” approvata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Per quanto riguarda gli adempimenti dei produttori il Gse specifica che è necessario comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione e il mix energetico iniziale necessari alle determinazioni del “mix energetico complementare” come previsto nella “Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore”; i dati trasmessi saranno utilizzati dal GSE ai fini della determinazione del mix energetico nazionale; devono essere comunicati i dati riferiti agli impianti nella titolarità del produttore, ad eccezione degli impianti in regime di scambio sul posto, Cip 6/92 e degli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1.000 kW incentivati con il Quinto Conto Energia; sarà richiesto al produttore, tramite il portale “FUEL-MIX”, l’inserimento del codice CENSIMP, codice richiesta CENSIMP, codice SAPR/RUP, potenza UP presenti nel sistema GAUDI’ gestito da Terna.
Il GSE provvederà a segnalare all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte dei produttori e delle imprese di vendita come previsto all’articolo 7, comma 2 del Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009; a verificare e a segnalare all’Autorità le imprese di vendita inadempienti all’obbligo di approvvigionamento delle GO per i contratti di vendita di energia rinnovabile di cui alla deliberazione ARG/elt 104/11.
Per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere alla casella di posta elettronica mix.energetici@cc.gse.it o contattare il numero verde 800.16.16.16.
Nell’apposita sezione del sito istituzionale è possibile consultare le procedure, il manuale utente dell’applicativo FUEL MIX e le macro da utilizzare per la trasmissione dei dati.
Il Mix energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.