Dlgs efficienza energetica in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141 “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

Il provvedimento, adottato lo scorso 15 luglio in risposta a una procedura di infrazione per incompleto recepimento della direttiva 27/2012, introduce tra l’altro le definizioni di aggregatore, audit energetico, cliente finale, contatore di fornitura, sotto-contatore (per i sistemi a riscaldamento centralizzato o teleriscaldamento); modifica quella di teleriscaldamento e la descrizione delle funzionalità dei contatori intelligenti; introduce sanzioni coerenti con la direttiva Ue in materia di contabilizzazione del calore; destina al Fondo nazionale per l’efficienza energetica ulteriori risorse a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinate a progetti energetico ambientali non diversamente impegnate. E’ in vigore dal 26 luglio 2016.

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141
Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153)  (GU n.172 del 25-7-2016)
Vigente al: 26-7-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’efficienza energetica, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Croazia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2012/27/UE;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l’articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l’incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia con Comunicazione di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta dell’11 giugno 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Mdifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta,
accorpa una pluralita’ di unita’ di consumo, ovvero di unita’ di
consumo e di unita’ di produzione, per venderli o metterli all’asta
in mercati organizzati dell’energia;»;
c) al comma 2, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
«b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica
finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita’ o
impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a
individuare e quantificare le opportunita’ di risparmio energetico
sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai
risultati;»;
d) al comma 2, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto
forma di vettore energetico, per uso proprio;»;
e) al comma 2, la lettera i), e’ sostituita dalla seguente: «i)
contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell’energia
consegnata. Il contatore di fornitura puo’ essere individuale, nel
caso in cui misuri il consumo di energia della singola unita’
immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l’energia, con
l’esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralita’ di
unita’ immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio
polifunzionale;»;
f) al comma 2, la lettera l), e’ soppressa;
g) al comma 2, lettera t), le parole «Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorita’ per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
h) al comma 2, lettera u), le parole «Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorita’ per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
i) al comma 2, la lettera gg), e’ sostituita dalla seguente: «gg)
rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o
teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto
dell’energia termica da una o piu’ fonti di produzione verso una
pluralita’ di edifici o siti di utilizzazione, realizzata
prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a
chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della
rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia
termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per
processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda sanitaria;»;
j) al comma 2, dopo la lettera qq) e’ inserita la seguente:
«qq-bis) sotto-contatore: contatore dell’energia, con l’esclusione di
quella elettrica, che e’ posto a valle del contatore di fornitura di
una pluralita’ di unita’ immobiliari per la misura dei consumi
individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralita’ di
unita’ immobiliari, ed e’ atto a misurare l’energia consumata dalla
singola unita’ immobiliare o dal singolo edificio;».

Art. 2
Modifiche all’articolo 6 e all’allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il rispetto
dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e’ verificato
attraverso l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo
6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».
2. All’allegato 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ultima riga della tabella:
i. alla colonna «Ambito», le parole: «regolamento 1222/2009»
sono soppresse;
ii. alla colonna «Requisiti minimi di efficienza energetica»
sono aggiunte le seguenti parole: «Conformita’ al criterio della piu’
elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante,
quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’etichettatura
degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri
parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe piu’ elevata
di aderenza sul bagnato o di rumorosita’ esterna di rotolamento,
laddove cio’ sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute
pubblica».

Art. 3
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Nel calcolo
dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le
specifiche modalita’ previste dall’articolo 7, comma 2, lettere a) e
d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda
la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che
possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni
individuali la cui attuazione e’ avvenuta successivamente al 31
dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell’articolo 13
del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i
risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche’
complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.
4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati
bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo
economico e comunque non piu’ di una volta l’anno:
a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali
qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle
informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo
economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e
aggregata;
b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi,
ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e
ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo,
l’integrita’ e la riservatezza delle informazioni conformemente alle
disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle
informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.».

Art. 4
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Le diagnosi
energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento
dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi
energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non
si opponga.»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. L’accesso dei
partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e’ basato su
criteri trasparenti e non discriminatori.»;
c) al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», sono inserite le
seguenti parole: «, e successivamente con cadenza annuale fino al
2020,».
Art. 5

Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «gli esercenti l’attivita’ di misura»,
sono sostituite dalle seguenti parole: «le imprese distributrici, in
qualita’ di esercenti l’attivita’ di misura»;
b) al comma 1, lettera a), la parola «individuali» e’ sostituita
con la seguente: «di fornitura» e dopo le parole «di utilizzo
dell’energia», sono aggiunte le seguenti: «e sulle relative fasce
temporali»;
c) al comma 1, lettera b) la parola «individuali» e’ sostituita
con la seguente: «di fornitura»;
d) al comma 3, le parole: «tenuto conto dello standard
internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione
europea 2012/148/UE», sono sostituite dalle seguenti parole: «tenuto
conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni
della Commissione europea»;
e) al comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) i
sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali
informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo
e sulle fasce temporali di utilizzo dell’energia. Gli obiettivi di
efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano
pienamente considerati nella definizione delle funzionalita’ minime
dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;»;
f) al comma 3, lettera c), dopo le parole «i contatori» sono
aggiunte le parole: «di fornitura»;
g) al comma 3, lettera d), dopo la parola «contatore», sono
aggiunte le parole: «di fornitura»;
h) al comma 4, le parole: «dell’energia elettrica e del gas
naturale», sono soppresse. Seguentemente dopo le parole «dei
contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura,»;
i) al comma 5:
i. le parole «individuali», sono sostituite dalle seguenti: «di
ciascuna unita’ immobiliare». Seguentemente le parole «di ciascun
centro di consumo individuale», sono sostituite dalle seguenti:
«delle medesime»;
ii. la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) qualora il
riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un
edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad
una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e’
obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura
degli esercenti l’attivita’ di misura, di un contatore di fornitura
in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla
rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio;»;
iii. alla lettera b) le parole «da parte delle imprese di
fornitura del servizio di contatori individuali» sono sostituite
dalle seguenti parole: «, a cura del proprietario, di
sotto-contatori»; seguentemente dopo le parole «eventuali casi di
impossibilita’ tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di
contabilizzazione» sono aggiunte le seguenti parole: «o di
inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali,»;
iv. la lettera c), e’ sostituita dalla seguente: «c) nei casi
in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non
sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai
risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si
ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b),
all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore individuali per quantificare il consumo di calore in
corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle
unita’ immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali,
secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che
l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in
termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella
norma UNI EN 15459;»;
v. la lettera d), e’ sostituita dalla seguente: «d) quando i
condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da
teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle
spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il
raffreddamento delle unita’ immobiliari e delle aree comuni, nonche’
per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l’importo complessivo e’ suddiviso tra gli utenti
finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e
aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano
comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze
di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita’ immobiliari
costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50
per cento, e’ possibile suddividere l’importo complessivo tra gli
utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli
effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli
importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi
utili, oppure secondo le potenze installate. E’ fatta salva la
possibilita’, per la prima stagione termica successiva
all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta’. Le
disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei
condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in
vigore del presente decreto si sia gia’ provveduto all’installazione
dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia’ provveduto
alla relativa suddivisione delle spese.»;
j) al comma 6, le parole «ed economicamente giustificato» sono
eliminate;
k) al comma 7, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) in occasione dell’invio di contratti, modifiche contrattuali
e fatture ai clienti finali, nonche’ nei siti web destinati ai
clienti individuali, i distributori di energia o le societa’ di
vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri
indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi
dell’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
delle agenzie pubbliche per l’energia, inclusi i relativi indirizzi
internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli
sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili
comparativi sui loro consumi di energia, nonche’ indicazioni pratiche
sull’utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il
consumo energetico delle stesse. Tale elenco e’ predisposto
dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed e’
aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;»;
l) dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente: «8-bis. La
ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione
per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei
condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 e’
effettuata senza scopo di lucro. L’autorita’ per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce
costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.».
Art. 6

Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, lettera a), le parole «comma 3» sono sostituite
con le seguenti: «comma 1».

Art. 7
Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «potenziale di
efficienza esistente» sono inserite le seguenti: «attraverso misure
concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete
miglioramenti dell’efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in
termini di costi»;
b) al comma 2, le parole «Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita’
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
c) al comma 3, le parole «Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita’
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

Art. 8
Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «diagnosi energetiche» sono soppresse e
dopo le parole: «e alle disposizioni del presente decreto» sono
aggiunte le seguenti: «che garantiscano trasparenza ai consumatori,
siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi
nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.».
Art. 9

Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12 e’ aggiunto il seguente: «12-bis. Lo Stato,
le regioni e gli enti locali, anche con il supporto dell’ANCI,
favoriscono l’eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e
non regolamentare all’efficienza energetica, attraverso la massima
semplificazione delle procedure amministrative, l’adozione di
orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione
di informazioni chiare e precise per la promozione dell’efficienza
energetica.».
Art. 10

Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente
lettera: «b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello
sviluppo economico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare a valere sui proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali
cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non
diversamente impegnate e previa verifica delle disponibilita’
accertate.».
Art. 11

Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, la parola «individuali» e’ sostituita con le
parole: «di fornitura»;
c) al comma 4 dopo le parole «installazione dei contatori» sono
inserite le seguenti: «di fornitura»;
d) al comma 5, le parole: «L’impresa di fornitura del servizio di
energia termica tramite teleriscaldamento o teleriscaldamento o
tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralita’ di edifici», sono sostituite dalle seguenti parole:
«L’esercente l’attivita’ di misura». Conseguentemente la parola
«individuali» e’ sostituita dalle seguenti: «di fornitura» e la
parola «soggetta» e’ sostituita dalla seguente: «soggetto»;
e) il comma 6 e’ sostituito dal seguente comma: «6. Nei casi di
cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unita’
immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un
sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), e’ soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna
unita’ immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si
applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un
tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore
individuale non e’ tecnicamente possibile o non e’ efficiente in
termini di costi o non e’ proporzionata rispetto ai risparmi
energetici potenziali.»;
f) il comma 7 e’ sostituito dal seguente comma: «7. Nei casi di
cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unita’
immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per
misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo
scaldante posto all’interno dell’unita’ immobiliare, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna
unita’ immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un
tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi
non e’ efficiente in termini di costi.»;
g) il comma 8 e’ sostituito dal seguente comma: «8. Il condominio
alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi
comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese
in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5,
lettera d), e’ soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500
euro.».
Art. 12

Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102

1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) e’ aggiunta la lettera «c-bis)
un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del
mercato dei servizi energetici.».
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le
amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo economico

Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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