Negli ultimi anni le procedure da seguire per usufruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che, lo ricordiamo, attualmente sono state prorogate fino al 31 dicembre 2015 e ammontano al 50% fino al raggiungimento di 96mila euro totali, hanno subito diverse modifiche. In particolare segnaliamo l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, l’aumento della percentuale (dal 4 all’8%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare, l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile, l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.
Dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Inoltre, l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Ricordiamo che è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato come segue: 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016.
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