Approvato in prima lettura alla Camera il 26 febbraio il testo unificato delle proposte di legge A.C. 957 (Micillo), A.C. 342 (Realacci) e A.C. 1814 (Pellegrino) relativo all’introduzione di specifiche fattispecie delittuose per la tutela dell’ambiente – ad es. il reato di inquinamento ambientale o quello di disastro ambientale. Il provvedimento passa ora al Senato.
Il quadro normativo dei reati ambientali è oggi prevalentemente contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 – c.d. Codice dell’ambiente – che individua reati di pericolo astratto, prevalentemente collegati al superamento di valori soglia, puniti a titolo di contravvenzione.
Il testo unificato conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell’ambiente, ma aggiunge a tutela dell’ambiente nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un danno all’ambiente. I nuovi delitti vengono inseriti in un apposito nuovo titolo del codice penale.
In sintesi il provvedimento approvato:
• inserisce nel codice penale un nuovo titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, al cui interno sono previsti quattro nuovi delitti
• introduce il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis), punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro;
• introduce il delitto di disastro ambientale (art. 452-ter), punito con con la reclusione da 5 a 15 anni;
• introduce il delitto di traffico e abbandono di materiale di alta radioattività (art. 452-quinquies), punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro;
• introduce il delitto di impedimento al controllo ambientale (art. 452-sexies), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
• stabilisce che per l’ipotesi colposa di inquinamento ambientale e di disastro ambientale la pena sia diminuita da un terzo alla metà(art. 452-quater) ;
• prevede che la pena per i reati associativi connessi ai delitti contro l’ambiente sia aggravata (art. 452-septies);
• stabilisce che le pene previste possano essere diminuite dalla metà a due terzi per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso)(art. 452-opties); se per operare tali attività l’imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso ;
• stabilisce, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, che il giudice debba sempre ordinare la confisca; se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente; analoga disposizione è inserita nel codice dell’ambiente, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-novies);
• obbliga il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi (art. 452-decies);
• prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti;
• fa conseguire alla condanna per i nuovi delitti l’incapacità a contrarre con la p.a.;
• impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione alProcuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l’ambiente;
• coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
• introduce nel codice dell’ambiente un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.