Cosmetici, in vigore una nuova legislazione UE che combatte le informazioni fuorvianti

cosmetico
barattolo cosmetico

A partire dall’11 luglio i prodotti cosmetici in vendita nell’Unione, siano essi fabbricati nell’UE o importati da paesi terzi, devono essere interamente conformi al regolamento sui cosmetici, che predispone norme di sicurezza più rigorose e fornisce migliori informazioni ai consumatori.
Fra i prodotti cosmetici si annoverano non solo i prodotti da trucco e i dopobarba, ma anche prodotti essenziali per la salute e il benessere dei consumatori quali creme solari, dentifrici e prodotti per l’igiene personale.

Il nuovo regolamento, adottato nel 2009, entra in vigore l’11 luglio 2013 dopo un periodo di transizione volto a consentire all’industria di adeguarsi alle nuove regole.
Neven Mimica, Commissario europeo responsabile della politica dei consumatori, ha affermato: “A partire da oggi i consumatori che acquistano prodotti cosmetici per uso quotidiano, come il dentifricio, oppure desiderano concedersi un piccolo lusso e optano per un nuovo rossetto o dopobarba, possono contare su una protezione migliore e ricevono informazioni più chiare sui prodotti cosmetici da essi acquistati. Le nuove regole semplificano anche l’applicazione della legislazione e consentono di essere più tranquilli e fiduciosi nei confronti dei prodotti acquistati.”
Un incremento della fiducia dovrebbe essere benefico sia per i produttori che per i consumatori. Con molti leader mondiali del settore, oltre 4 000 produttori di cosmetici e un milione e mezzo di posti di lavoro, diretti e non, tale industria costituisce uno dei principali punti di forza per l’UE nell’economia globale.
Alcune tra le modifiche più significative introdotte dal regolamento sui prodotti cosmetici (adottato dal Consiglio e dal Parlamento nel 2009):
Rafforzamento dei requisiti di sicurezza per i prodotti cosmetici: i fabbricanti devono rispettare prescrizioni specifiche per l’elaborazione della relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici prima di immettere un prodotto sul mercato.
Introduzione della figura della “persona responsabile”: sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come “persona responsabile” all’interno dell’Unione. Il nuovo regolamento sui prodotti cosmetici consente di identificare con precisione la persona responsabile e ne definisce chiaramente gli obblighi. La persona responsabile deve anche conservare la documentazione informativa sul prodotto, compresa la valutazione della sicurezza del prodotto, tenerla a disposizione e aggiornata in caso di ispezione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato.
Notifica centralizzata di tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato UE: i fabbricanti devono notificare i loro prodotti una sola volta, tramite il portale di notifica dei prodotti cosmetici dell’UE (CPNP). Grazie alle informazioni contenute nel portale, il personale dei centri antiveleno nazionali può avere accesso alla composizione dei prodotti in pochi secondi, in caso di incidente, e le autorità competenti possono consultare facilmente le informazioni su tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’UE a fini di vigilanza del mercato.
Introduzione dell’obbligo di riferire in merito ad effetti indesiderabili gravi: le persone responsabili hanno l’obbligo di notificare gli effetti indesiderabili gravi alle autorità nazionali competenti. Anche le autorità raccolgono informazioni provenienti, ad esempio, dagli utenti e dagli operatori sanitari, e sono tenute a condividere tali informazioni con altri Stati membri dell’UE.
Nuove regole per l’impiego dei nanomateriali nei prodotti cosmetici: i coloranti, i conservanti e i filtri-UV, compresi quelli costituiti da nanomateriali, devono essere esplicitamente autorizzati. I prodotti contenenti altri nanomateriali, non altrimenti soggetti a limitazioni in virtù del regolamento sui cosmetici, saranno oggetto di una valutazione della sicurezza completa a livello dell’UE, in caso di dubbi da parte della Commissione. I nanomateriali devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti con la parola “nano” fra parentesi dopo il nome della sostanza, ad esempio “titanium dioxide (nano)”.
Inoltre, un nuovo regolamento della Commissione adottato in data odierna stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici: i fabbricanti che desiderano utilizzare una determinata dichiarazione per il loro prodotto, ad esempio “efficace per 48 ore” per i deodoranti, devono seguire sei criteri comuni, ovvero conformità alla legge, veridicità, supporto probatorio, onestà, equità e decisione informata. Le autorità nazionali competenti dovranno essere in grado di verificare se le dichiarazioni soddisfano i suddetti criteri.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Previous Story

Auto ecologiche, dal 18 al 20 ottobre 8° Ecorally San Marino – Vaticano e 5° Ecorally Press, “Sulle orme di Francesco”

Next Story

Ambiente: la Commissione europea si mobilita contro le spedizioni illegali di rifiuti