Certificati bianchi, il Gse pubblica il rapporto annuale 2015

Emilia-Romagna, un terzo dell'energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili
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Il GSE ha pubblicato il Rapporto Annuale sul meccanismo dei Certificati Bianchi, che illustra i principali risultati e i trend più significativi riscontrati nell’ambito delle attività di gestione del meccanismo nell’anno 2015.

In totale, sono state presentate 10.763 Richieste di Verifica e Certificazioni (RVC) relative sia a prime rendicontazioni che a rendicontazioni successive, e 999 Proposte di Progetto e di Programma di Misura (PPPM), per le quali il GSE ha riconosciuto complessivamente 5 milioni di TEE corrispondenti a risparmi di energia primaria conseguiti pari a 1,7 Mtep.

Il meccanismo dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica – TEE) è stato introdotto dai decreti ministeriali del 24 aprile 2001, con la finalità di incentivare la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali al fine di ottemperare agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio in capo ai soggetti obbligati.
I certificati bianchi, sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).
Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME.
Le unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) possono accedere al sistema dei certificati bianchi secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011.
Il quadro normativo nazionale è stato recentemente modificato con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012, che definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – crescenti nel tempo – per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi.
Possono presentare progetti per il rilascio dei certificati bianchi le imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali (“soggetti obbligati”), le società controllate da tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore dei servizi energetici, le imprese e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema di gestione dell’energia in conformità alla ISO 50001.
A partire dal 3 febbraio 2013, il decreto 28 dicembre 2012 stabilisce il trasferimento dall’AEEG al GSE delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi.

L’esperienza italiana del meccanismo dei Certificati Bianchi, sottolinea il Gse nel rapporto, in questi anni si è dimostrata un’esperienza di successo dei sistemi market based, sia per contenere la domanda domestica sia come modello per il supporto all’incremento del livello di efficienza energetica del sistema nel senso più ampio, poiché premia quei risparmi che esprimono la capacità di produrre dei benefici aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti grazie all’evoluzione normativa e allo sviluppo tecnologico associato all’applicazione dei nuovi standard, utilizzando le dinamiche proprie del mercato.
“Pur tuttavia, la finalità del meccanismo è caratterizzata e condizionata da un livello di complessità
molto alto e da dinamiche, per la natura stessa del sistema, in continua evoluzione.
In tal senso il quadro normativo e regolatorio è stato progressivamente aggiornato, da un lato, per
rispondere alla necessità di rivolgere il meccanismo ai nuovi progetti, garantendo che il meccanismo sia effettivamente in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi cumulati di risparmio definiti nell’ambito della direttiva 27/2012/UE, e dall’altro, essi rispondono all’esigenza di
razionalizzare i meccanismi di supporto all’efficienza energetica al fine di pianificare una corretta
allocazione delle risorse pubbliche attivate nell’ambito dell’obiettivo strategico di aumentare il livello
di efficienza energica dei centri di consumo rilevanti negli usi finali.
L’andamento del volume dei progetti e dei titoli relativi al periodo 2011-2015 rappresenta la risultanza degli effetti combinati degli aggiornamenti normativi applicati alle tempistiche di rendicontazione dei risparmi poiché, introducendo criteri di ammissibilità al meccanismo più stringenti, influenzano in maniera significativa la distribuzione dell’effettiva certificazione annuale dei risparmi. In particolare, l’effetto diretto dell’introduzione dell’ammissibilità esclusiva ai nuovi progetti o in corso di realizzazione, poiché impatta significativamente sullo shift temporale intercorrente fra il riconoscimento potenziale dei titoli in sede di approvazione della proposta di progetto e l’effettiva realizzazione dei risparmi. “

 

 

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