L’Agenzia delle Entrate potrà decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta che operano nelle zone colpite dall’alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 e che hanno versato in ritardo le ritenute.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, come è noto, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall’alluvione dello scorso mese che ha interessato i territori delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, escludendo dalla suddetta sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, l’Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni ai sostituti suddetti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tale norma dispone la non punibilità delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.