Css – Combustibile solido secondario

Css - Combustibile solido secondario
Css - Combustibile solido secondario

L’art. 183, comma 1, lettera cc del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, introduce una definizione di Css, combustibile solido secondario: “il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”.

Con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14 febbraio 2013, n. 22, è stato istituito il cosiddetto meccanismo “end of waste”, finalizzato a chiarire quando un rifiuto, a valle di determinate operazioni di recupero, cessa di essere tale.
Il provvedimento è il primo strumento, in attuazione dell’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, propedeutico all’utilizzo di determinate tipologie di “combustibile solido secondario” (CSS), nel rispetto di rigorosi standard di tutela ambientale e di salute umana (in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013, n. 62).


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