Lazio, bollo auto. Tre anni di esenzione per auto ibride, elettriche e a idrogeno

Lazio, bollo auto. Tre anni di esenzione per auto ibride, elettriche e a idrogeno
Lazio, bollo auto. Tre anni di esenzione per auto ibride, elettriche e a idrogeno

Auto ecologica, in Lazio dal 2014 i proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati, per tre annualità dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Lo ha stabilito la Legge di stabilità regionale 2014 (Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13). Il Lazio va quindi ad aggiungersi all’elenco di amministrazioni locali che concedono agevolazioni a chi si dota di mezzi a basso impatto ambientale. Rimangono però esclusi dal provvedimento gli autoveicoli a gas.

Qui tutti gli aggiornamenti per il 2016: Speciale bollo auto ecologiche

 

Il testo:
“Art. 5
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
1. Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro
automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di
immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.
2. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla
scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei
Registri.
3. Ai fini dell’applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto,
costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere
trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità
alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell’evento, fatto salvo
quanto previsto al comma 4.
4. La perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della
sua annotazione e l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere
dal periodo di imposta successivo a tale data.
5. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri degli atti o dei fatti di
cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 restano tenuti al pagamento delle tasse
automobilistiche regionali.
6. Gli uffici competenti procedono all’annullamento, totale o parziale, delle
pretese tributarie, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri.
7. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la
possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l’aggiornamento dell’archivio
tributario, secondo le modalità stabilite dall’articolo 94, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.
8. Nei casi di prima immatricolazione del veicolo e degli eventuali successivi
cambi di titolarità dello stesso, cui non faccia seguito l’adempimento delle prescritte
formalità nel PRA, è tenuto al pagamento della tassa automobilistica il soggetto
intestatario della carta di circolazione.
9. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per l’annualità 2014 la
convenzione con Automobil Club d’Italia (ACI) di cui all’articolo 29 della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alle tasse automobilistiche, ai fini della
gestione della tassa automobilistica regionale.
10. A decorrere dal 2014, la tassa automobilistica non è dovuta in relazione alla
massa rimorchiabile, di cui all’articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relativo a disposizioni in materia di imposte sui redditi, dagli
autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.
11. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 10,
valutate in 230.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2014, si provvede ai sensi
dell’articolo 10.
12. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti
previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività
bancaria, iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La Giunta regionale,
con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di
bilancio, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione
delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del
servizio, l’accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a
carico dell’utente e le cause di risoluzione. I soggetti di cui al primo periodo sono
esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche
in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell’attività
creditizia, secondo la vigente normativa nazionale.
13. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può
disporre, nei limiti delle risorse disponibili, a favore delle organizzazioni di volontariato
della protezione civile iscritte nell’elenco territoriale regionale, la concessione di
contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione, alle spese di gestione delle
attrezzature e agli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso
alle organizzazioni stesse per lo svolgimento di attività operative di protezione civile.
Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’applicazione del presente comma,
valutate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione del programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”.
14. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione
con alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica,
o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati, per tre annualità dalla data di
immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
15. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 14,
valutate in 330.000,00 euro per l’esercizio 2014, 830.000,00 euro per l’esercizio 2015 e
1.500.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 10.”

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