Dopo Liguria e Puglia, focus sulle agevolazioni concesse dalla Regione Basilicata destinate ai veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013: godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso (di cui al DM 462/1998) e per le cinque annualità successive (art. 11, comma 2, della l.r. 21 dicembre 2012 n. 35).
Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
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Sono escluse le prime immatricolazioni in Italia di veicoli già immatricolati all’estero.
I veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2013 fuori regione, intestati a persone residenti fuori regione, aventi le caratteristiche tecniche previste alla legge regionale sono esenti dal pagamento della tassa a decorrere dal periodo tributario successivo rispetto all’evento che trasferisce il veicolo in Regione Basilicata (trasferimento di proprietà o di residenza) fino al raggiungimento delle cinque annualità successive al primo fisso decorrente dall’immatricolazione. In tal caso, pertanto, l’esenzione sarà concessa solo per le periodicità residuali di competenza della regione.
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