Il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, intervenuto a Roma il 10 maggio al XIV convegno nazionale dei giovani imprenditori dell’Ance, tema “R-Evolution: ripensare l’impresa, proiettarsi al futuro”, si è mostrato disponibile a valutare la proroga del bonus del 55% sull’efficienza energetica, che scade il prossimo 30 giugno. In mancanza di una proroga, dal 1° luglio 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione Irpef del 36% già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie, che dal 1° gennaio 2012 non ha più scadenza.
Quali interventi possono usufruire del bonus del 55%
La detrazione, che era stata prorogata con il Decreto Crescita (dl n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012) fino al 30 giugno 2013, spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
Riqualificazione energetica di edifici esistenti, valore massimo della detrazione 100.000 euro
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Valore massimo, 30mila euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
In caso di mancata proroga
Si potrà comunque ricorrere alla detrazione d’imposta Irpef del 36% riservata a chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia. Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, è di 48.000 euro per unità immobiliare.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali: interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali, interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali. Per l’elenco completo art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 – pdf e successive modificazioni. Inoltre: eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici; le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile – anche non residenziale – danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).
Alcuni dati da ricordare:
- la detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative;
- per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili destinati – prevalentemente – ad abitazione, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%;
- per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2012) al 30 giugno 2013, spetta una detrazione Irpef del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
- per fruire della detrazione non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. L’adempimento è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.