Tempi più veloci e maggiore semplicità per gestire il cambio del fornitore di elettricità. Dal 1° giugno 2016 tutte le operazioni per passare a un nuovo venditore saranno infatti svolte in modo centralizzato attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati nazionale gestita da un soggetto ‘terzo’ rispetto ai diversi operatori del mercato, avviata dall’Autorità per l’Energia per rendere più trasparente ed efficiente lo scambio di informazioni tra chi opera nei settori dell’energia elettrica e del gas.
Con le nuove regole approvate quando il cliente deciderà di cambiare fornitore – il cosiddetto switching – continuerà a confrontarsi solo con il venditore, ma questo si rivolgerà non più al singolo distributore ma al SII, dove potrà realizzare l’operazione in tempi certi e definiti.
Con la delibera 487/2015/R/eel, spiega l’Autorità in una nota, si aggiunge quindi un ulteriore elemento verso la piena implementazione del Sistema Informativo (dopo aver ad esempio già previsto dal prossimo 1° novembre la possibilità di effettuare le volture), per una migliore gestione dei rapporti contrattuali di sistema, improntata alla non discriminazione tra operatori, svincolando i mercati al dettaglio da barriere informative o vantaggi di posizione.
In particolare, tra gli aspetti più rilevanti della nuova regolazione relativa al mercato elettrico – un processo che si svilupperà con fasi successive di test fino alla definitiva abilitazione del 1° giugno – la radicale modifica dell’assetto del mercato con l’attribuzione al SII (e non più all’impresa distributrice) della responsabilità di esecuzione dello switching, sia in caso di cambio di fornitore, sia in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza [1]. Le tempistiche di switching vengono ridotte a tre settimane, prima erano di circa un mese (la richiesta di switching con decorrenza il primo giorno del mese potrà essere formulata fino al giorno 10 di quello precedente). Viene poi definito un unico processo, indifferenziato per tempistiche di esecuzione, anche nei casi in cui l’operatore che acquisisce il nuovo cliente decida di avvalersi del cosiddetto “switching con riserva”[2]. Le novità riguardano anche le modalità con le quali è reso effettivo, mediante il SII, lo scioglimento di un contratto di fornitura e l’attivazione, qualora ne ricorrano i presupposti, del servizio di ultima istanza.
La deliberazione 487/2015/R/eel è disponibile sul sito www.autorita.energia.it
[1] Il servizio che garantisce la continuità della fornitura di energia per alcune tipologie di clienti prive, anche temporaneamente, di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
[2] Per switching con riserva si intende la facoltà di ritirare, entro i tempi prestabiliti, la richiesta di switching una volta note alcune informazioni relative al cliente finale.