Verranno rafforzate le attività di controllo sugli operatori del comparto biologico, così come richiesto anche dalla stessa regolamentazione comunitaria, per prevenire i casi di frode che spesso si verificano in questo settore delle produzioni di qualità certificate.
E’ stata pubblicata infatti nel sito nella del Ministero delle politiche agricole la direttiva Prot. 13318 che richiama una nota dell’ICQRF (l’Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) nella quale sono specificate alcune misure di controllo rinforzato per gli operatori del comparto biologico interessati da particolari criticità.
“Tali disposizioni sono state ritenute necessarie – si legge nella direttiva sopra citata – a fronte di molteplici attività fraudolente portate alla luce da indagini svolte dall’ICQRF e da altre Autorità e che hanno interessato operatori biologici italiani, europei e di Paesi Terzi.
Sulla base dell’esperienza operativa e delle osservazioni fatte da OdC e Associazioni di categoria, e in base all’articolo 27, par. 5, lett. e), del reg. (CE) n. 834/07, relativamente all’efficace coordinamento tra l’autorità competente delegante e l’organismo di controllo, è utile aggiornare tali disposizioni specificando le situazioni che necessitano di misure di controllo rinforzato”.
“Fermo restando l’obbligo per gli OdC di determinare l’entità delle ispezioni sulla base dell’analisi del rischio, – prosegue la nota – e di procedere, a fronte di particolari situazioni di criticità o di sospetto, al prelievo e all’analisi di un numero di campioni superiore a quello minimo previsto, l’ICQRF ritiene che nelle situazioni di seguito indicate siano necessarie misure di controllo rinforzato:
• operatori soggetti a più di tre segnalazioni “OFIS” (Organic Farming Information System) nell’arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
• operatori a carico dei quali l’OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
• operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
• in casi di particolare gravità, a richiesta dell’autorità competente.
Al verificarsi di tali situazioni, l’OdC attiverà specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:
1. una visita ispettiva immediata presso l’operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell’operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
2. ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall’OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell’operatore, dell’eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall’operatore nella filiera.”
Inoltre nella direttiva si specifica che le visite ispettive condotte nell’ambito di una misura di controllo rinforzato saranno tutte di tipo non annunciato e al verificarsi di una delle condizioni sopra descritte, l’operatore sarà inserito nella classe di rischio più alta.
Gli operatori che svolgono soltanto la commercializzazione dei prodotti biologici, sfusi e/o confezionati, sono invece esonerati dall’applicazione delle misure di controllo rinforzato.
Nel caso in cui le non conformità riguardino i prodotti da importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all’importatore che dovrà comunicare tutte le importazioni di prodotto biologico successive alla non conformità rilevata.
È poi previsto che l’operatore non può cambiare OdC nel periodo in cui viene applicata una misura di controllo rinforzato.
Gli OdC devono aggiornare la propria documentazione di sistema inserendo in essa procedure di controllo rinforzato ed i relativi costi, che sono a carico degli operatori.
Inoltre, qualora gli OdC non applichino le misure di controllo rinforzato e non provvedano ad aggiornare la documentazione di sistema, l’ICQRF, quale Autorità di vigilanza, si riserva la facoltà di attivare la procedura per la possibile sospensione dell’autorizzazione all’OdC, fino a che l’OdC non applichi le misure e gli adeguamenti richiesti.